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D.Lvo 18/05/2001 n. 227

2. Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale.

3. È istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale, con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali.

4. È istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi.

5. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attività di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle esternalità da esso svolte in favore della società, avvalendosi a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.

Art. 13. Disposizioni applicative

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 14. Disposizioni finanziarie

- omissis -

 

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